(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Anno 49 - Parte I - n. 20 del 31 dicembre 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Assemblea legislativa della Liguria ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "indirizzi e gli obiettivi finali per" sono sostituite dalle seguenti: "obiettivi dell'Ente e di" e dopo le parole: "ai Direttori" sono inserite le seguenti: "e Vice Direttori". 2. All'articolo 27 bis della l.r. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo le parole: "la Giunta regionale approva" sono inserite le seguenti: ", previo parere vincolante del Nucleo di Valutazione di cui all'articolo 28,"; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La misurazione e la valutazione della performance organizzativa tiene conto, secondo quanto previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance: a) dell'attuazione delle politiche regionali e dei piani e programmi, nonche' del conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettivita'; b) della rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attivita' e dei servizi; c) del miglioramento qualitativo dell'organizzazione e dell'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento e alla riduzione dei costi, nonche' all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; d) della qualita' e quantita' delle prestazioni e dei servizi erogati."; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. La misurazione e la valutazione della performance individuale del personale dirigente e non dirigente e' collegata, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione e in base al ruolo rivestito: a) agli indicatori di performance organizzativa; b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali o di gruppo; c) alla qualita' del contributo assicurato alla performance generale o dell'unita' organizzativa di appartenenza, alle competenze professionali e manageriali e ai comportamenti organizzativi richiesti; d) alla capacita' di valutazione dei propri collaboratori in un'ottica meritocratica."; d) alla lettera a) del comma 4 le parole: "dall'Organismo Indipendente di valutazione di cui all'articolo 28" sono sostituite dalle seguenti: "dal Nucleo di valutazione" e sono aggiunte alla fine le parole: ", secondo quanto previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance"; e) alla lettera b) del comma 4 le parole: "dell'Organismo Indipendente di valutazione che, in tale ultima ipotesi, opera con i soli componenti esterni" sono sostituite dalle seguenti: "del Nucleo di valutazione"; f) dopo la lettera c) del comma 4 e' aggiunta la seguente: "c bis) dai cittadini e utenti finali interni ed esterni in rapporto alla qualita' dei servizi resi dall'Amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa secondo quanto previsto dal sistema di valutazione e misurazione della performance."; g) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Il sistema di misurazione e valutazione della performance puo' prevedere il premio di eccellenza e puo' disciplinare ulteriori strumenti di valorizzazione del merito e della professionalita' compatibilmente con le risorse disponibili."; h) il comma 7, e' abrogato. 3. All'articolo 28 della l.r. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) nella rubrica e nel testo dell'articolo le parole: "Organismo indipendente di valutazione" sono sostituite dalle seguenti: "Nucleo di valutazione"; b) al comma 4, primo periodo, la parola: "prestazione" e' sostituita dalla seguente: "performance"; c) alla lettera a) del comma 4 le parole: "nonche' la performance dell'Ente" sono sostituite dalle seguenti: "fornendo i necessari pareri al riguardo"; d) dopo la lettera a) del comma 4 e' inserita la seguente: "a bis) misura e valuta la performance organizzativa dell'Ente e ne monitora l'andamento anche tenendo conto di indicatori di impatto finale e delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini e degli utenti;"; e) alla lettera b) del comma 4 le parole: "alla Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "all'Amministrazione regionale"; f) alla lettera e) del comma 4 le parole: "direttori generali" sono sostituite dalle seguenti: "Direttori e Vice Direttori generali"; g) alla fine della lettera f) del comma 4 sono aggiunte le parole: "e collabora con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza"; h) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Il compenso annuo omnicomprensivo, al netto dell'I.V.A. e degli oneri previdenziali, spettante al componente del Nucleo di valutazione e' determinato in euro 18.000,00.". 4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 18.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo l "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.