(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
     Liguria - Anno 49 -  Parte I - n. 20 del 31 dicembre 2018) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                 Assemblea legislativa della Liguria 
 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche alla legge regionale 4 dicembre  2009,  n.  59  (Norme  sul
  modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) 
 
  1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della l.r.  59/2009
e successive modificazioni e integrazioni, le  parole:  "indirizzi  e
gli obiettivi finali per" sono sostituite dalle seguenti:  "obiettivi
dell'Ente e di" e dopo le parole: "ai  Direttori"  sono  inserite  le
seguenti: "e Vice Direttori". 
  2.  All'articolo  27  bis   della   l.r.   59/2009   e   successive
modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 1 dopo le parole: "la Giunta  regionale  approva"  sono
inserite le seguenti: ",  previo  parere  vincolante  del  Nucleo  di
Valutazione di cui all'articolo 28,"; 
  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. La misurazione e la valutazione della performance organizzativa
tiene conto, secondo quanto previsto dal  sistema  di  misurazione  e
valutazione della performance: 
    a) dell'attuazione  delle  politiche  regionali  e  dei  piani  e
programmi,  nonche'  del  conseguimento  di  obiettivi  collegati  ai
bisogni e alle esigenze della collettivita'; 
    b) della rilevazione del grado di soddisfazione  dei  destinatari
delle attivita' e dei servizi; 
    c)   del   miglioramento   qualitativo   dell'organizzazione    e
dell'efficienza   nell'impiego   delle   risorse,   con   particolare
riferimento al contenimento  e  alla  riduzione  dei  costi,  nonche'
all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; 
    d) della qualita' e quantita' delle  prestazioni  e  dei  servizi
erogati."; 
  c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. La misurazione e la valutazione della  performance  individuale
del personale dirigente e non dirigente e' collegata, secondo  quanto
previsto dal sistema di valutazione e in base al ruolo rivestito: 
    a) agli indicatori di performance organizzativa; 
    b) al raggiungimento di  specifici  obiettivi  individuali  o  di
gruppo; 
    c) alla  qualita'  del  contributo  assicurato  alla  performance
generale o dell'unita' organizzativa di appartenenza, alle competenze
professionali  e  manageriali  e   ai   comportamenti   organizzativi
richiesti; 
    d) alla capacita' di  valutazione  dei  propri  collaboratori  in
un'ottica meritocratica."; 
    d) alla  lettera  a)  del  comma  4  le  parole:  "dall'Organismo
Indipendente di valutazione di cui all'articolo 28"  sono  sostituite
dalle seguenti: "dal Nucleo di valutazione" e sono aggiunte alla fine
le parole: ", secondo quanto previsto dal sistema  di  misurazione  e
valutazione della performance"; 
    e) alla  lettera  b)  del  comma  4  le  parole:  "dell'Organismo
Indipendente di valutazione che, in tale ultima ipotesi, opera con  i
soli componenti esterni" sono sostituite dalle seguenti: "del  Nucleo
di valutazione"; 
    f) dopo la lettera c) del comma 4 e' aggiunta la seguente: 
  "c bis) dai  cittadini  e  utenti  finali  interni  ed  esterni  in
rapporto  alla  qualita'  dei  servizi   resi   dall'Amministrazione,
partecipando alla valutazione della performance organizzativa secondo
quanto previsto  dal  sistema  di  valutazione  e  misurazione  della
performance."; 
    g) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  "6. Il sistema di misurazione e valutazione della performance  puo'
prevedere il premio  di  eccellenza  e  puo'  disciplinare  ulteriori
strumenti di  valorizzazione  del  merito  e  della  professionalita'
compatibilmente con le risorse disponibili."; 
    h) il comma 7, e' abrogato. 
  3. All'articolo 28 della l.r. 59/2009 e successive modificazioni  e
integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) nella rubrica e nel testo dell'articolo  le  parole:  "Organismo
indipendente di valutazione" sono sostituite dalle seguenti:  "Nucleo
di valutazione"; 
  b)  al  comma  4,  primo  periodo,  la  parola:  "prestazione"   e'
sostituita dalla seguente: "performance"; 
  c) alla lettera a) del comma 4 le parole: "nonche'  la  performance
dell'Ente" sono sostituite  dalle  seguenti:  "fornendo  i  necessari
pareri al riguardo"; 
  d) dopo la lettera a) del comma 4 e' inserita la seguente: 
  "a bis) misura e valuta la performance organizzativa dell'Ente e ne
monitora l'andamento anche tenendo conto  di  indicatori  di  impatto
finale  e  delle  risultanze  delle  valutazioni  realizzate  con  il
coinvolgimento dei cittadini e degli utenti;"; 
  e) alla lettera b) del comma 4 le parole: "alla  Giunta  regionale"
sono sostituite dalle seguenti: "all'Amministrazione regionale"; 
  f) alla lettera e) del comma 4 le parole: "direttori generali" sono
sostituite dalle seguenti: "Direttori e Vice Direttori generali"; 
  g) alla fine della lettera f) del comma 4 sono aggiunte le  parole:
"e collabora con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
per la Trasparenza"; 
  h) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  "6. Il compenso annuo omnicomprensivo, al netto dell'I.V.A. e degli
oneri  previdenziali,  spettante  al   componente   del   Nucleo   di
valutazione e' determinato in euro 18.000,00.". 
  4. Agli oneri derivanti dall'applicazione  del  presente  articolo,
quantificati in euro 18.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019, 2020
e 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1 "Servizi
istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane",
Titolo l "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021.  Agli
oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.